QUANDO E’ POSSIBILE RECLAMARE PER LE BOLLETTE PAZZE


Fonte: Corriere della Sera —

 

I reclami

– sono dei mezzi di tutela forniti al consumatore finalizzati al rispetto, da parte degli esercenti di servizi quali luce, gas, telefono ecc., dei livelli qualitativi e tariffari.

Possono essere presentati:

– dai clienti finali (consumatori);
– tramite le associazioni che li rappresentano.

Le errate fatturazioni possono verificarsi quando:

–  viene richiesto di pagare una bolletta già pagata;
– vengono addebitati in bolletta servizi non utilizzati
– viene richiesto di pagare una somma maggiore rispetto a quella dovuta.

 

COME FARE PER RECLAMARE

  1. Reclamo contro distributori di energia:
  • inoltrare, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, una richiesta di rettifica all’azienda che ha emesso la bolletta nella quale vengono spiegati i motivi della contestazione (si può utilizzare il modulo che i fornitori di energia devono mettere a disposizione sul loro sito o a disposizione presso gli sportelli);
  • pagare la bolletta solo per somma che si ritiene corretta;
  • nel caso in cui l’azienda erogatrice non risponde in tempo, fornisce una spiegazione non soddisfacente o minacci di interrompere la fornitura:

L’Azienda fornitrice ha quaranta giorni di tempo per effettuare verifiche e rispondere qualora abbia riconosciuto l’errore.

 

  1. Reclamo contro operatori della telefonia:

Il reclamo può essere proposto al servizio di assistenza clienti dell’operatore (c.d.customer care):

  • a mezzo posta, fax, e-mail o telefono
    • nel contratto, nella Carta dei servizi e nelle fatture sono indicati irecapiti utilizzabili;
      • nel caso di reclamo proposto telefonicamente è consigliabile annotare il codice identificativo dello stesso che l’addetto del call center deve rilasciare: esso è utile per garantire la tracciabilità del contatto ed ottenere aggiornamenti sulla pratica;
  • il secondo passaggio è quello di pagare la bolletta per la parte incontestata ed attendere la risposta del gestore.

Se la questione non viene definita, il consumatore può:

– rivolgersi ad un’Associazione di Consumatori che può attivare apposite procedure di conciliazione o trattare con il gestore in maniera “pacifica” senza dover ricorrere all’intervento di un legale;
– rivolgersi all’Autorità Garante per le Telecomunicazioni che ha, tra i suoi compiti fondamentali, quello di tutelare i consumatori (moduli e modalità di invio in
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=200);

– qualora il tentativo di conciliazione non abbia effetto, il consumatore può rivolgersi al giudice competente in sede civile (Giudice di Pace generalmente) e chiedere, eventualmente, il risarcimento dei danni.

A CHI RIVOLGERSI

Per le attività, anche informative e di tutela dei diritti del cittadino, delle associazioni dei consumatori riconosciute v. l’elenco in:http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2003220

 Fonte: Corriere della Sera

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