DISLESSIA, QUALE TUTELA?


Fonte: articolo tratto da “INVALIDI DISABILI.IT”.

 

La Dislessia, disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), consiste in una particolare difficoltà nelle abilità scolastiche, ossia nel leggere, scrivere e nei calcoli.

La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e solitamente si accompagna anche a problemi nella scrittura: disortografia (una difficoltà di tipo ortografico) e disgrafia (difficoltà nel movimento di scrittura, o meglio una cattiva resa formale), nel calcolo.

La dislessia non comporta un deficit di intelligenza, neurologico o sensoriale, anzi un bambino dislessico è un bambino intelligente e molto spesso vivace e creativo.

Tale disturbo è dovuto ad un’alterazione neurobiologica che porta ad una disfunzione nel funzionamento di alcuni gruppi di cellule deputate al riconoscimento delle lettere-parole e il loro significato.

Dal momento che leggere e scrivere sono considerati atti semplici e automatici, ne deriva che spesso risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico e ancor di più risulta difficile capire il disturbo in sé stesso.

In Italia la dislessia è ancora poco conosciuta, sebbene essa riguarda circa il 3-4% della popolazione scolastica in età scolare (Scuola Primaria e secondaria di primo grado).

Recentemente è intervenuta la legge n° 170 del 2010 avente per oggetto i Disturbi Specifici di Apprendimento ai fini della tutela del percorso didattico dei ragazzi dislessici, ma anche per differenziare i bambini dislessici con quelli aventi altre forme di handicap fisico, psichico e sensoriale.

La Legge 170/10 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” è nata come una evoluzione alla Legge 104/92 dalla quale però se ne differenzia.

Nel primo articolo la dislessia, la discalculia, la disgrafia e la disortografia sono valutate dalla legge come disabilità. Nel secondo articolo vengono indicate le finalità basate su azioni precoci, la sensibilizzazione delle famiglie ed il diritto all’inclusione scolastica e sociale. Nel terzo articolo si parla dell’individuazione precoce dei DSA, anche da parte della scuola previo avviso alle famiglie. Viene poi evidenziato come le ASL  siano deputate al rilascio delle certificazioni necessarie, mentre spetta al Ministero dare il via agli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi. L’articolo 4 fissa le attività formative per il personale dirigente e docente delle scuole, indirizzando il tutto all’individuazione precoce dei disturbi. Negli articoli seguenti si stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA possano avvalersi di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, come il computer,  nonché disporre di tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. Inoltre, la legge prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA, però limitata al primo ciclo di istruzione , ossia fino alla terza media, proprio per consentire loro di assistere i figli nei compiti a casa. Tale flessibilità deve essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

Mentre in precedenza anche i bambini dislessici avevano diritto al sostegno, come quelli portatori di handicap fisici ai sensi della legge 104/92, da qualche anno a causa dei tagli alla scuola non è più prevista la figura del docente di sostegno per i DSA. Però la legge 170 sostiene che il consiglio di classe individua l’alunno con DSA, ne dà comunicazione alla famiglia e si attiva per la stesura del Piano Didattico Personalizzato il “PDP” individuando anche gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le forme ed i tempi di verifica e valutazione.

Possono allora i ragazzi dislessici usufruire della legge 104/92 se la 170/10 non dà garanzie di avere un insegnante di sostegno?

Premettiamo che la legge 170 riguarda esclusivamente i DSA, mentre la legge 104/92 è destinata ai ragazzi con disagio fisico, psichico e sensoriale tale da costituire un handicap.

Gli alunni che ricevono la certificazione ai sensi della legge 104 ricevono il sostegno scolastico. Occorre specificare che in ogni caso la normativa è applicata diversamente nelle varie Regioni e Province, in base agli Accordi di Programma locali ed attualmente tende ad essere sempre più limitativa. In genere si certificano con la 104/92 solo i casi in cui il disturbo è molto severo.

In ogni caso, la famiglia a seguito della diagnosi di dislessia deve effettuare la segnalazione a scuola; indipendentemente dalla possibilità di ricevere o meno l’insegnante di sostegno, è importante che il bambino riceva un adeguato supporto nel percorso scolastico che tenga conto delle sue difficoltà.

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