Entra in vigore, per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni, l’obbligo del seggiolino antiabbandono in auto


Perché tale dispositivo sia a norma è necessario che le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali rispondano ai criteri fissati dal  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 ed in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A del medesimo decreto.

Non è necessario che i dispositivi siano della stessa marca del seggiolino; infatti  secondo l’art. 3 del citato decreto, gli stessi possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo.

Pur non essendo obbligatorio la Polizia Stradale  consiglia di portare sempre al seguito il Certificato di Conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia.  La conformità, infatti,  non deve essere dimostrata dal conducente, ma verificata dagli agenti preposti al controllo.

L’utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dall’art. 172, commi 1-bis e 10 del Codice della Strada  che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 81,00 a 326,00 Euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente). Tuttavia, qualora a bordo del veicolo è presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo antiabbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.

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