Maurizio Vaccaro e Angelo Maimone ci scrivono: “Le misure a sostegno della liquidità per le imprese sono lacunose e di difficile attuazione”


In questo momento l’unico strumento a disposizione delle imprese per disporre di liquidità è l’art.49 del decreto “cura Italia”, che definisce le procedure e le modalità delle cosidette “misure a sostegno della liquidità”.

Le risorse a disposizione sono quelle del Fondo di Garanzia per le PMI, attualmente il principale strumento di garanzia pbblica a favore delle PMI, gestito da Medio Credito Centrale.

Tale fondo sembra essere lo strumento principale tramite il quale lo Stato intende fornire “immediata liquidità” alle imprese, adesso ed infuturo con i nuovi provvedimenti legislativi annunciati.

Ebbene non sarà così.

Le interlocuzioni di questi giorni con gli Istituti Bancari, portano a scenari decisamente diversi e preoccupanti.

La richiesta di accesso al Fondo va fatta tramite MCC, compilando il Modello 4 (scaricabile dal sito MCC), composto da ben 25 (venticinque!) pagine, dense di tabelle, richiami di legge e sottigliezze finanziarie e bancarie.

Dopo avere compilato il modulo, esso va inoltrato alla propria banca di riferimento la quale provvede all’inserimento nelle proprie piattaforme informatiche e, dopo una prima elaborazione, la pratica (suppongo corredata oltrecchè dal modulo, dai bilanci, certificaziono CCIAA, Dichiarazioni varie….) verrà inviata al centro di elaborazione Mcc di Verona che provvede alla istruttoria vera e propria, finita la quale la pratica viene inviata al Comitato Mcc di Roma il quale (nel corso della unica riunione settimale prevista) provvede ad approvare (previo esame della pratica) e deliberare.

Dopo di che la pratica deliberata viene reinviata alla banca di riferimento la quale dovrà contrattualizzare il beneficiario e quindi erogare il finanziamento.

Tempi previsti, a dire dei Direttori di Agenzia, non meno di 40/45 giorni!

A questo si aggiunga che fino a quando l’art. 49 sarà soggetto alla condizionalità del regime “de minimis” relativo agli aiuti di stato, l’importo e la platea delle erogazioni sarà molto limitata; parecchie aziende potranno non usufruire di benefici o solo in parte in quanto già beneficiarie nel triennio pregresso di aiuti in regime “de minimis”, per esempio per crediti di imposta goduti.

Quindi al momento lo strumento offerto dall’art.49 è fortemene condizionato e limitato fino a quando non sarà espressamene precisato che non ricade nell’ambito del regime “de minimis” e soggetto a procedure di istruttoria condizionata che prevedono tempi di eventuale erogazione incompatibili con le attuali esigenze delle aziende.

Si chiede quindi:

  • di non assoggettare l’art. 49 alle procedure ed al regime “de minimis” degli aiuto di stato,
  • di togliere qualsiasi condizionalitò di erogazione che dovrà essere basata solo sulla base degli “indicatori economico e finanziari” ed includendo anche le imprese in difficoltà.
  • di prevedere procedure di presentazione e di erogazione estremamente semplificate che nell’arco di qualche giorno assicurino la liquidità alle imprese.

Maurizio Vaccaro, Angelo Maimone.

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