LEGGE 1 aprile 2021, n. 46: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale


 — Potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. (21G00057).

       — Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2021 (GU n.82 del 06-04-2021).

—   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno approvato la legge sull’assegno unico per i figli.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga  la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della delega e principi e criteri direttivi generali

  1. Al fine di favorire la natalita’, di sostenere la genitorialita’ e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile,  il  Governo e’ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, uno o piu’  decreti  legislativi  volti  a  riordinare, semplificare e potenziare, anche in  via  progressiva,  le  misure  a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e  universale.

Tale assegno, basato sul principio  universalistico,  costituisce  un beneficio economico attribuito  progressivamente  a  tutti  i  nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3. A tale fine, i criteri per l’assegnazione  del beneficio indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e  d), sono applicati anche in modo progressivo e graduale in relazione alle predette risorse.

  1. Oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  specifici  di   cui all’articolo 2, i decreti legislativi di cui al comma 1  osservano  i seguenti principi e criteri direttivi generali:
  1. a) l’accesso all’assegno di cui al comma 1 e’ assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalita’  e  progressivita’,  nei limiti stabiliti dalla presente legge;
  1. b) l’ammontare dell’assegno di cui al comma 1 e’ modulato  sulla base  della  condizione  economica   del   nucleo   familiare,   come individuata  attraverso  l’indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE) o sue  componenti,  tenendo  conto  dell’eta’  dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro  per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  1. c) ai fini dell’accesso  e  per  il  calcolo  delle  prestazioni sociali agevolate diverse dall’assegno di cui al comma 1, il  computo di quest’ultimo puo’ essere differenziato nell’ambito dell’ISEE  fino al suo eventuale azzeramento;
  1. d) l’assegno di cui al comma 1 e’ pienamente compatibile con  la fruizione del reddito di cittadinanza,  di  cui  all’articolo  1  del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed e’ corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita’ di  erogazione  del  reddito  di  cittadinanza.

Nella   determinazione   dell’ammontare    complessivo    si    tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico  del  reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di  minore  eta’  presenti nel  nucleo  familiare,  sulla  base  di  parametri  della  scala  di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del  decreto-legge  n.  4 del 2019;

  1. e) l’assegno di cui  al  comma  1  non  e’  considerato  per  la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali  agevolate,  dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e  prestazioni  sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita’. Le borse di lavoro  volte  all’inclusione  o  all’avvicinamento  in  attivita’ lavorative di persone con disabilita’ non sono  considerate  ai  fini dell’accesso all’assegno e per il calcolo di esso;
  1. f) l’assegno di cui al comma 1 e’ ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, e’  assegnato  a  chi  esercita  la responsabilita’  genitoriale.  In  caso  di  separazione  legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di  accordo,  al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto  o  condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, e’ ripartito in pari misura tra  i genitori;
  1. g) l’assegno di cui al comma 1 e’ concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; h) l’assegno di cui al comma 1 e’ pienamente compatibile con  lafruizione di eventuali altre misure in denaro a favore  dei  figli  a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e  di Bolzano e dagli enti locali;
  2. i) e’ istituito un organismo aperto  alla  partecipazione  delle associazioni  familiari  maggiormente  rappresentative,  al  fine  di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto dell’assegno di cui al comma 1. Dall’istituzione e dal funzionamento del predetto  organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.

Ai suoi  componenti  non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  1. Al momento della registrazione della nascita, l’ufficiale dello stato  civile  informa  le  famiglie  sul  beneficio  previsto  dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h),  della legge 7 agosto 2015, n. 124. Alle  attivita’  previste  dal  presente comma si provvede nell’ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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