RACCOLTA DIFFERENZIATA: OBBLIGHI DEL CONDOMINIO


19 luglio 2017/ Fonte: Annalisa Galante / Centro Studi / 0 comments

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TAR PIEMONTE SENTENZA DEL 10 LUGLIO 2015 N. 1169

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 1169 ha evidenziato che “Il condominio è obbligato a collocare all’interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e a esporli di conseguenza alle ore stabilite”.

Visto che si disciplina l’uso di spazi comuni, è l’assemblea la prima titolare della competenza a decidere in merito alla modalità e alla destinazione d’uso, infatti il regolamento condominiale, adottato a maggioranza, può disporre in materia di uso delle cose comuni, purché sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, tale dovendosi intendere non solo l’uso identico in concreto, ma in particolare l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte dei partecipanti al condominio.

È dovere dell’amministratore individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali, tenendo presente che spesso il regolamento comunale prevede anche la distanza che deve essere tenuta tra i bidoni e le eventuali finestre e/o porte di ingresso del condominio.

La sentenza nasce dal ricorso di un condominio di Torino che si rifiutava di esporre su suolo pubblico nei giorni e nelle ore della raccolta i propri bidoni dei rifiuti allocati all’interno delle proprie pertinenze, così come previsto dall’ordinanza del sindaco e dai regolamenti comunali, ovvero il Condominio ricorrente ha provato a ridurre il principio dell’internalizzazione dei rifiuti all’interno degli edifici condominiali espresso nei regolamenti comunali da “principio di carattere generale cogente ed inderogabile” a quello di “residuale destinato a trovare applicazione solo quando ciò non determini problemi e inconvenienti di natura igienica”.

Dall’istruttoria di causa era emerso che il vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Torino, così come modificato con deliberazione consiliare n. 11826/112 del 21 marzo 2005, prevedeva l’obbligo dei proprietari privati, dei condomini o dell’amministratore di condominio “di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario” e di “esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta”. Quindi, secondo i giudici del Tar Piemonte, i bidoni della differenziata hanno la precedenza su tutte le questioni compresi i patti condominiali stabiliti durante le assemblee.

La collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, con l’obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore – secondo il collegio giudicante – “costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare all’interno della Città di Torino”.

Da questi fatti il TAR ha deciso di respingere il ricorso contro il provvedimento con cui il Gestore torinese aveva disposto la collocazione dei cassonetti all’interno di un cortile condominiale. Inoltre i giudici amministrativi hanno evidenziato che nel caso di “sottrazione” di posti auto si è in presenza di un “mero interesse privato destinato a recedere a fronte dell’interesse pubblico alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta”.

Fonte: A cura dell’Arch. Annalisa Galante – CENTRO STUDI ANACI LECCO

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