MESSINA, GLI AVVOCATI DARIO RESTUCCIA E VINCENZO CIRAOLO PRESENTANO DENUNCIA-QUERELA CONTRO VITTORIO FELTRI PER LE GRAVI AFFERMAZIONI CONTRO I MERIDIONALI NELLA PUNTATA DI “FUORI DAL CORO”, CONDOTTA DA MARIO GIORDANO, DEL 21 APRILE SCORSO SU RETE 4 (MEDIASET)


Avv. Dario Restuccia Avv. Vincenzo Ciraolo Via Cesare Battisti, 191 Via Maddalena, n. 128 98123 – MESSINA 98123 – MESSINA Telefax 090-661506 Telefax 090-662861 avv.restuccia@pec.it vincenzo.ciraolo@pec.giuffre.it PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA ATTO DI DENUNCIA-QUERELA I sottoscritti Avv. Vincenzo CIRAOLO, nato a Messina il 06.04.1964, c.f. CRLVCN64D06F158F, con studio in Messina, Via Maddalena n. 128 (Telefax: 090-662861 – PEC:vincenzo.ciraolo@pec.giuffre.it), residente in Messina, via P. Umberto n. 99/C e Avv. Dario RESTUCCIA, nato a Milano il 12.06.1980, c.f. RSTDRA80H12F205M, con studio in Messina, Via Cesare Battisti n. 191 (Telefax: 090-661506 – PEC: avv.dariorestuccia@pec.it), residente in Messina, Via Comunale n. 48/A Ponte Schiavo, entrambi del Foro di Messina, ESPONGONO QUANTO SEGUE:

avv. Dario Restuccia Avv. Dario Restuccia            Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Vincenzo Ciraolo

In data 21.04.2020, alle ore 21.45 circa, durante la messa in onda sul canale TV “Rete4” del programma televisivo “Fuori dal Coro”, condotto dal Sig. Mario Giordano, il giornalista Vittorio FELTRI, Direttore del quotidiano “Libero”, intervenuto in collegamento da altro studio a proposito delle problematiche connesse alla emergenza COVID-19, dichiarava: “ Credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in Campania. Io non ce l’ho con la Campania. Sto semplicemente dicendo che io, te e altri perché dovremmo andare in Campania? A fare che cosa? I posteggiatori abusivi? Non credo sia al vertice delle nostre ambizioni un’occupazione simile”. Ed ancora, riguardo alla grave crisi sanitaria che sta attraversando la regione Lombardia, proferiva le seguenti testuali gravissime affermazioni:” Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. 2 Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“. Il Feltri Vittorio, in replica al conduttore che lo invitava (nemmeno troppo convintamente, a dire il vero) a mitigare le predette dichiarazioni, così continuava: “ .. chi se ne frega se si arrabbiano..” (sottintendendo i meridionali). A conferma della gravità del superiore accaduto, giova osservare che L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha, in seguito, deciso di sanzionare la società Mediaset a causa dei comportamenti gravi e reiterati verificatisi nel corso della suddetta trasmissione televisiva ed avuto riguardo alle connesse condotte discriminatorie ivi poste in essere in maniera non episodica. Difatti, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato, a seguito del monitoraggio degli uffici relativo alla trasmissione «Fuori dal Coro», alcuni elementi critici nella puntata andata in onda su Rete4 il 21 aprile 2020. Questo quanto si legge nel comunicato della predetta Autorità: “il Consiglio ha ritenuto che specifici passaggi, nelle modalità di conduzione dell’intervista al Direttore di un quotidiano nazionale, costituiscano una violazione dei principi e degli obblighi del Regolamento di contrasto all’”hatespeech (incitamento all’odio) di cui alla Delibera 157/19/CONS. In particolare, nel corso di un’intervista nella quale sono stati espressi giudizi sommari e ingiustificati volti a riproporre stereotipi relativi alla provenienza territoriale dei cittadini italiani, il comportamento del conduttore Mario Giordano non ha assicurato il rispetto dei principi e delle disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi alla giurisdizione italiana per assicurare il rispetto della dignità umana e il principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio […] Le violazioni riscontrate sono state valutate dall’Autorità particolarmente gravi, anche in ragione della circostanza che gli episodi di ripetuta discriminazione e valutazione stereotipata nei confronti di gruppi di cittadini”. E poi la sanzione, comminata fondamentalmente per comportamenti gravi e reiterati, “In considerazione della circostanza che la trasmissione è già stata oggetto di accertamento della violazione del Regolamento nel mese di marzo ai sensi dell’art. 7 comma 1 della delibera 157/19/CONS, per infrazioni contestate già nel luglio 2019, e che in quella sede si è convenuto sulla necessità di continuare a monitorarne l’andamento, l’Autorità ha giudicato la violazione sistematica e particolarmente grave e ha avviato pertanto nei confronti della Società RTI 3 Mediaset un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art.7 comma 2 del Regolamento”. Quale ulteriore dimostrazione della avversione che il Sig. Feltri Vittorio nutre nei confronti dei meridionali, nonché della costante volontà di screditare, ingiustificatamente, i cittadini delle regioni del Sud Italia (come i sottoscritti), colpendone la dignità ed offendendone la reputazione e, ancor peggio, potendo generare in una pluralità indefinita di persone anche pericolosi sentimenti di odio e forme di razzismo e discriminazione, giova, altresì, rappresentare che il suddetto giornalista, in svariate precedenti occasioni, all’interno del quotidiano “Libero” da lui diretto, ha consentito la pubblicazione di titoli ed articoli dal contenuto denigratorio delle popolazioni del “meridione” d’Italia; a tal proposito, a mero titolo esemplificativo: -“Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata” (art. pubbl. il 19.04.2020); -“Lasciamo a Conte il suo zoo pieno di terroni e ostile al Nord che li mantiene tutti” (art. pubbl. il 05.09.2019); – “i terroni in pratica intendono comandare sui polentoni non per motivi antropologici, ma economici. Senza i nostri quattrini i primi morirebbero di fame, dato che non sono capaci che di produrre deficit, pertanto vedono nell’autonomia una sorta di minaccia di morte civile” (art. pubbl. il 21.07.2019). -“Conte è un signore gradevole, addirittura ben vestito, nonostante sia di Foggia” (art. pubbl. il 05.04.2019). -“Virus alla conquista del Sud” (art. pubbl. il 04.03.2020). -“Comandano i terroni” (art. pubbl. il 11.01.2019). E’, pertanto, evidente che il Sig. Feltri Vittorio pone in essere, ormai da tempo, una condotta penalmente rilevante consistente in una vera e propria propaganda di idee fondate su una presunta superiorità del Nord Italia nei confronti delle popolazioni del meridione ed, altresì, offendendo e diffamando – con il mezzo della stampa – un numero indeterminato di cittadini 4 residenti nelle zone del Sud Italia, ivi compresi i sottoscritti esponenti. Tanto premesso, i sottoscritti Avv.ti Vincenzo Ciraolo e Dario Restuccia, come sopra generalizzati, SPORGONO FORMALE QUERELA con istanza di punizione, nei confronti del Sig. FELTRI Vittorio, nato a Bergamo il 25.06.1943, per il reato di cui all’art. 604 bis c. p., ossia “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa” che così dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi…”; nonché per il reato di cui all’art. 595 c.p., ossia “Diffamazione”, che così dispone:” Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro” o per tutti quegli eventuali, ulteriori o differenti reati, che dovessero emergere nel corso delle indagini, avuto riguardo ai fatti suesposti. Con riserva di costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale per il risarcimento dei danni materiali e morali subiti in conseguenza della condotta sopra descritta, che sarà devoluto ad Ente benefico lombardo che ci si riserva di individuare. Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario e si chiede che l’Autorità Giudiziaria adita intervenga tempestivamente nei confronti del predetto soggetto, con ogni conseguente determinazione in ordine alla identificazione della competenza territoriale per lo svolgimento delle indagini. Chiediamo di essere informati, ex art. 406, comma 3, c.p.p. , di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiediamo, altresì, di essere avvisati, ex art. 408, comma 2 c.p.p., di un’eventuale richiesta di 5 archiviazione. In relazione alla predetta querela i sottoscritti nominano quale loro difensore di fiducia l’Avv. Marcello Blanca del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Ghibellina n. 187 (PEC: marcello.blanca@pec.it – Tel.: 090-9586558 – Fax: 090-9586587) affinché li rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente procedimento e conferiscono al predetto difensore ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di prendere visione del fascicolo e chiedere copia degli atti ivi contenuti. L’Avv. Vincenzo Ciraolo elegge domicilio in Messina, Viale P, Umberto n. 99/C e, altresì, delega l’Avv. Dario Restuccia al deposito della presente querela presso i competenti uffici della Procura della Repubblica di Messina. L’Avv. Dario Restuccia elegge domicilio in Messina, Via Comunale n. 48/A Ponte Schiavo (c.a.p. 98139). Messina, 04 Maggio 2020. Avv. Vincenzo Ciraolo Avv. Dario Restuccia Vere ed autentiche le superiori firme Avv. Marcello Blanca

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