CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO ORDINANZA N. 12/2018. Disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo di Pesce Spada (Xiphias Gladius) nel Circondario Marittimo di Milazzo


Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo: VISTO: il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, come modificato con Legge 28 luglio 2016, nr. 154; VISTO: il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni; VISTO: il Regolamento (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri; VISTO: il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo; VISTO: il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CCE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011; VISTO: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; VISTO: il Decreto Ministeriale 06 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare; VISTE: le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada VISTO: il Decreto Direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada; VISTA: la raccomandazione ICCAT n. 16-05 recante l’istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo; VISTO: il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale; VISTO: il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTO: il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l’istituzione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del decreto) dell’elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTO: il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; VISTO: la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015; VISTO: il Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127; VISTO: il Regolamento (UE) 2018/191 del Consiglio del 30 novembre 2017 che modifica il Regolamento (UE) 2015/98 del Consiglio; VISTO: il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo; VISTA: la presenza, nell’elenco disponibile sul sito web dell’ICCAT, del Porto di Milazzo quale “porto designato” per le operazioni di sbarco/trasbordo di pesce spada del Mediterraneo; VISTA: la Circolare serie “controllo pesca” n. 001 – SCIP edizione 2016, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; RITENUTO: necessario disciplinare le attività di sbarco del pesce spada nell’ambito del Circondario Marittimo di Milazzo, ai sensi delle richiamate disposizioni normative, al fine di consentire l’esecuzione dei previsti controlli e per rendere attuativi gli obblighi imposti dalla normativa vigente; VISTI: gli articoli 62 del codice della navigazione e l’art. 59 del regolamento per la navigazione marittima; ORDINA Art. 1 (Campo di applicazione e finalità) La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco o di trasbordo, nell’ambito del porto designato di Milazzo, delle catture di Pesce Spada (Xiphias Gladius) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie. Art. 2 (Periodi in cui è consentita la pesca del pesce spada) I periodi di divieto per la pesca professionale, sportiva e ricreativa del pesce spada sono individuati, per ogni anno, con provvedimento dell’Autorità competente in materia. Per l’annualità del 2018, il pesce spada del Mediterraneo può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre 2018. Art. 3 (Punti di sbarco e di trasbordo) 1. Nell’ambito del Circondario Marittimo di Milazzo lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada è consentito esclusivamente presso la Banchina denominata “Molo Marullo” del porto di Milazzo. La suddetta assegnazione non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante individuazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate. 2. Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Milazzo. Art. 4 (Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada) 1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria di tale specie ittica, che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Milazzo, deve trasmettere alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima del rientro in porto, una notifica preventiva, utilizzando il modello in Allegato 1 alla presente Ordinanza (Formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni: a. Orario di previsto arrivo (OPA); b. Quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo; c. Informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture; 2. La suddetta pre-notifica può essere effettuata mediante: a. Comunicazione Radio o telefonica (090.9281110) alla sala operativa della Capitaneria di porto di Milazzo, h24, ovvero trasmissione del modello via e-mail all’indirizzo: cpmilazzo@mit.gov.it; Art. 5 (Compilazione e presentazione del log-book) 1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (log-book cartaceo e/o elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg. 2. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni riga per giorno, anche in caso di catture zero. Entro e non oltre 48 ore dall’arrivo in porto, a prescindere dall’effettuazione di operazioni di trasbordo/trasporto, per le quali è obbligatorio l’utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente Log-sheet all’Autorità Marittima. Art. 6 (Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada) 1. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonchè di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in Allegato 2, per qualsiasi quantitativo di pesce spada. 2. I suddetti modelli dovranno essere consegnati all’Autorità Marittima, con la seguente tempistica: a. con cadenza settimanale (il primo giorno lavorativo della settimana successiva a cui si riferiscono) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore di 15 metri, b. con cadenza mensile, (il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono) per tutte le altre imbarcazioni – ovvero di lunghezza fuori tutto (l.f.t) inferiore o uguale a 15 m.- Art. 7 (Taglie minime) 1. È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di pesce spada (Xiphias gladius): a) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o b) di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; 2. Le catture accidentali effettuate dalle navi che praticano la pesca attiva di pesce spada sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. E’ vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi (con asportazione di parti esterne, come testa e/o coda) di pesce spada. Art. 8 (Catture accessorie – by catch) 1. I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. 2. Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie («by‐ catch») di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal «palangaro derivante ‐ LLD» e dalle «lenze trainate ‐ LTL, a mano e a canna ‐ LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo. 3. Ferma restando la percentuale di cui a precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi. 4. Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, dovendo sbarcare il pesce spada esclusivamente in un porto designato ed attenendosi, per quanto concerne il porto di Milazzo, alle pertinenti previsioni dei precedenti articoli. Art. 9 (Pesca sportiva e ricreativa) 1. Il proprietario, l’armatore o l’utilizzatore dell’unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (Xiphias Gladius), già in possesso dell’apposita autorizzazione alla pesca sportiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al D.M. 6 dicembre 2010 “Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, deve presentare all’autorità marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello Allegato 3. 2. Lo stesso deve provvedere a custodire la comunicazione, munita del nulla osta dell’Autorità Marittima, tra i documenti di bordo. 3. La comunicazione preventive di sbarco dovrà avvenire con le stesse modalità di cui agli art. 4 della presente ordinanza. 4. È consentito unicamente l’utilizzo di «lenze» e «canne» quali attrezzi da pesca sportive/ricreativa del pesce spade. 5. Gli operatori interessati presentano, unicamente in sede di sbarco, presso i richiamati porti designati, la dichiarazione di cattura, conformemente al modello in allegato 2 e secondo le modalità di cui al precedente art. 7. 6. Il nulla-osta, rilasciato per l’unità da diporto consente lo svolgimento dell’attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione. 7. L’esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 137 e seguenti del D.p.r. n 1639/1968. 8. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare al mese. 9. È sempre vietata la commercializzazione dei prodotti ittici catturati nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa. 10. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancora vivi. 11. È consentito esclusivamente lo sbarco di esemplari interi (non trasformati) di pesce spada. Art. 10 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi: a. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010; b. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 per le violazioni degli obblighi derivanti dall’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 in materia di rintracciabilità; c. violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: Legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. “pacchetto igiene” – D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007; d. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione; e. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall’Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del Codice Penale. 2. Come previsto dal Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2018, in premessa citato, la Direzione Generale dispone, nei confronti dell’unità autorizzata alla cattura bersaglio del pesce spada, la cancellazione immediata e definitiva dall’elenco delle unità autorizzate, nei seguenti casi: a. mancato adeguamento alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo entro il termine perentorio di cui all’art. 2 comma 3 del D.M. 23.02.2018; b. accertata assenza di catture, per un periodo pari a due annualità consecutive; c. commissione di infrazioni gravi correlate all’impiego di reti derivanti. Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria. 2. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali ed unionali citate in premessa. 3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio, pubblicazione sulla pagina “Ordinanze” del sito web istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/milazzo/ordinanze-e-avvisi.

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